Vigilanza OCF

Informativa su Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari

Missione di OCF

Dal 01/12/2018 la CONSOB ha trasferito ad OCF tutte le funzioni di vigilanza e di tenuta delle tre sezioni dell’albo unico dei Consulenti Finanziari:

  • Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede ( ex Promotori Finanziari)
  • Consulenti Finanziari Autonomi ( ex Consulenti Finanziari Indipendenti)
  • Società di Consulenza Finanziaria

Si è così completato il disegno avviato dal legislatore con la legge di stabilità n. 208 del 2015 e OCF è entrato a fare pienamente parte del sistema di presidi istituzionali volti ad assicurare la tutela del risparmio.

L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari – in breve “OCF” – è l’organismo previsto dall’art. art. 31, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) ordinato in forma di associazione senza finalità di lucro, dotata di personalità giuridica di diritto privato dall’11 ottobre 2007, costituita dalle associazioni professionali rappresentative degli iscritti come stabilito dall’art. 145 del Regolamento Intermediari, che attualmente sono:

  • ABI (Associazione Bancaria Italiana);
  • ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari);
  • ASCOFIND (Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente);
  • ASSONOVA (Associazione consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede);
  • ASSORETI (Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti);
  • NAFOP (National Association Fee Only Planners).

Vigilanza e Tutela del Risparmiatore

L’attività di vigilanza nei confronti dei soggetti iscritti all’albo unico nelle distinte sezioni riservate è volta a verificare il rispetto della disciplina loro applicabile, e a garantire la tutela degli investitori e la salvaguardia della fiducia del sistema finanziario.

L’approccio di vigilanza adottato dall’OCF è di tipo “risk-based”, dando priorità alle situazioni che presentano maggiori profili di rischio ed esercitando i poteri di vigilanza informativa e i poteri di vigilanza ispettiva previsti dall’art. 31, comma 7, del TUF conferiti all’Organismo. Esso, infatti, può richiedere ai soggetti iscritti all’albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. L’Organismo può effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti oltre che il compimento degli atti ritenuti necessari e procedere anche ad audizione personale.

L’Organismo esercita, altresì, i poteri cautelari di cui all’articolo 7-septies del TUF e i poteri sanzionatori di cui all’art.196 del TUF.

Nell’ambito dei poteri sanzionatori la normativa prevede, ai sensi dell’art. 196 del TUF, le sanzioni della radiazione, della sospensione da uno a quattro mesi, della irrogazione di una sanzione pecuniaria o di un richiamo scritto a carico dei soggetti iscritti all’albo che violano le norme del TUF.

Le sanzioni sono irrogate dall’Organismo a seguito di un procedimento ispirato ai principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

OCF, inoltre, ha deciso di implementare un sistema di vigilanza preventiva realizzato attraverso la ricezione da parte di OCF di una serie di dati inerenti l’attività svolta dai soggetti vigilati.

Il sistema di vigilanza preventiva si basa su “indicatori di anomalia” volti a intercettare situazioni segnaletiche di possibili condotte irregolari.

L’evidenza di eventuali indicatori di anomalia, pur non costituendo di per sé ipotesi di comportamento scorretto del consulente finanziario, rappresenta un indizio di una possibile situazione di rischio di violazione. Il sistema di vigilanza preventiva utilizza pertanto tali dati per indirizzare in maniera efficiente le risorse di vigilanza dell’Organismo.

Gli indicatori di anomalia costituiscono, dunque, un flusso informativo riguardante l’operatività degli iscritti ed avente ad oggetto un set di dati utile per individuare specifici rischi di violazione qualora, una volta elaborati sulla base di specifici algoritmi, superino un valore soglia ritenuto indice di probabili comportamenti scorretti.

Al sopra descritto sistema di vigilanza preventiva si affianca la tradizionale vigilanza ad evento, ossia quella disposta a partire da una segnalazione di una condotta illecita, di solito effettuata dall’intermediario finanziario o dallo stesso risparmiatore, e la vigilanza programmata che verrà svolta sulla base di un piano strategico diretto ad effettuare sistematici controlli.

In ottemperanza all’obbligo di strutturare efficienti assetti di governo e sistemi di vigilanza interni in grado di scongiurare i rischi connessi all’operatività fuori sede dei consulenti finanziari, gli intermediari si dotano di un Codice di vigilanza sull’attività dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che individua indicatori e possibili strumenti di intervento

Per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet: www.organismocf.it

Consultazione dell'Albo

Cliccando qui puoi accedere alla pagina del sito web di OCF per Ricercare i Consulenti Finanziari icritti nelle Tre Sezioni dell’Albo

Campagna di Comunicazione di OCF

 

Qui sotto trovate alcuni video realizzati da OCF, dove informa i risparmiatori sull’importanza di rivolgersi sempre ed esclusivamente ai Consulenti Finanziari iscritti all’Albo e soggetti alla Vigilanza, per la tutela dei propri risparmi ed investimenti.

Rimani Aggiornato.

Iscriviti alla nostra Newsletter

Compila il modulo qui sotto per registrarti, riceverai per mail tutti gli aggiornamenti, novità sul mondo della Consulenza e Pianificazione Finanziaria e gli articoli pubblicati sul Blog

Dove Siamo

 

 

Firenze, 50127

Via Francesco Corteccia 28/1

 

+ 39 0550351855

 

agiacomelli@alessandrogiacomelli.it

Scrivici per avere Maggiori Informazioni

7 + 1 =