CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

Il Contratto di Affidamento Fiduciario è un negozio giuridico elaborato dalla dottrina, in particolar modo dal Prof. Maurizio Lupoi.

Il Prof. Lupoi negli anni passati ha contribuito notevolmente al riconoscimento del Trust Interno ovvero quel Trust dove tutti i componenti sono italiani: disponente, trustee, beneficiari e gli stessi beni conferiti nel fondo in trust e dove solo la legge regolamentatrice è (necessariamente) estera.

Grazie ai suoi studi ed esperienza nell’agevolare la diffusione del Trust in Italia, ha constatato come nel nostro ordinamento italiano fosse possibile elaborare un istituto giuridico in grado di svolgere le funzioni del Trust.

Molto Simile al Trust

Il Contratto di Affidamento Fiduciario non è un Trust ma è in grado di svolgere le medesime funzioni e rispondere ai bisogni e alle esigenze delle persone e delle famiglie nello stesso modo in cui può farlo l’istituto giuridico anglosassone.

Il soggetto Affidante conferisce in un Fondo Affidato una parte o tutti i suoi beni (immobili, titoli, denaro, ecc..) destinandoli alla realizzazione di un programma meritevole di tutela a favore di uno o più soggetti beneficiari.

I beni conferiti nel Fondo Affidato sono formalmente intestati ad un soggetto denominato “Affidatario Fiduciario” il quale avrà il compito di realizzare il programma definito dall’Affidante nell’esclusivo interesse dei beneficiari.

Il patrimonio destinato alla realizzazione del programma risulterà solo temporaneamente intestato all’Affidatario Fiduciario e soggetto a segregazione, ovvero sarà soggetto ad un vincolo di destinazione e non può confondersi con il suo patrimonio personale.

Il patrimonio destinato non rientra in alcuna convenzione familiare dell’Affidatario Fiduciario, non è soggetto alla sua successione e non può essere aggredito dai suoi creditori personali e oltretutto è soggetto a condizione risolutiva (in qualsiasi momento futuro il patrimonio potrà essere trasferito ad un altro Affidatario Fiduciario)

Nello stesso tempo il patrimonio destinato alla realizzazione del programma non appartiene più al soggetto Affidante e quindi è segregato e non più aggredibile dai suoi creditori.

Il patrimonio destinato può essere aggredito solo per il soddisfacimento dei crediti derivanti dalle attività poste in essere dall’Affidatario Fiduciario in esecuzione del programma.

Il Disponente può nominare un soggetto Garante attribuendogli poteri di controllo sull’operato dell’Affidatario Fiduciario, nonché poteri autorizzativi e di autotutela.

Fiducia

 

In sostanza il Garante (ma se previsto anche lo stesso Disponente) può avere il potere di autorizzare determinate scelte o attività e anche di sostituire l’Affidatario Fiduciario con un altro soggetto e volendo anche modificare i beneficiari attuali e finali e/o quali diritti attribuire loro.

 

Esempio di Contratto di Affidamento Fiduciario

 

Ad esempio un nonno può decidere di destinare una parte del suo patrimonio per far studiare all’estero i suoi nipoti e quando inizieranno un’attività imprenditoriale o si sposeranno riceveranno tutti i beni residui.

Il patrimonio viene intestato ad una zia dei beneficiari la quale lo gestirà in modo da finanziare l’intero percorso di studi universitari dei nipoti e al termine del programma trasferirà loro i beni residui.

Come garante viene nominato il commercialista del nonno disponente il quale su base annuale verificherà il rendiconto dell’attività gestoria della Zia e svolgerà le funzioni autorizzative e di autotutela assegnate dal contratto di affidamento fiduciario.

 Alla morte del nonno il contratto continuerà ad essere efficace, la zia continuerà a gestire il patrimonio del fondo affidato seguendo il programma e le eventuali indicazioni del Garante.

 Se la Zia non volesse o potesse più ricoprire il ruolo di Affidatario Fiduciario, il Garante provvederà a sostituirla con un altro soggetto e i beni verrebbero trasferiti al nuovo Affidatario Fiduciario.

 Lo stesso Garante potrà essere sostituito con un altro soggetto seguendo le indicazioni contenute nel Contratto di Affidamento Fiduciario. 

Risultati simili ottenibili con il Trust 

 

In sostanza mediante il Contratto di Affidamento Fiduciario si ottengono i medesimi risultati che si sarebbero ottenuti con il Trust:

  • destinazione di un patrimonio alla realizzazione di un programma a favore dei nipoti beneficiari ( Fondo in Trust )
  • il patrimonio è intestato e gestito dalla zia affidataria fiduciaria ( il Trustee nel Trust )
  • il patrimonio vincolato è segregato e non può essere aggredito dai creditori del nonno disponente e della zia affidataria fiduciaria
  • il commercialista garante svolge le funzioni autorizzative e di controllo (Il Guardiano nel Trust)
  • il trasferimento dei beni dal nonno alla Zia non sono soggetti all’imposta sulle donazioni in quanto non c’è arricchimento da parte di quest’ultima;
  • l’imposta di donazione sarà applicata quando i beni saranno trasferiti ai nipoti con l’applicazione dell’aliquota del 4,00% e franchigia di €. 1.000.000 per ciascun nipote;
  • i rendimenti derivanti dalla gestione dei beni vincolati saranno soggetti alle imposte sui redditi per trasparenza a carico dei beneficiari;
  • il trasferimento dei beni immobili sarà soggetto ad una doppia trascrizione in conservatoria: la prima trascrizione contro il nonno affidante e a favore della zia affidataria, la seconda trascrizione contro la zia affidante ex art 2645 ter c.c
  • per il trasferimento del denaro e dei titoli di credito, la zia affidataria accenderà un conto corrente e un conto deposito intestato al Fondo Affidato e l’intermediario finanziario annoterà il vincolo di destinazione con data certa.

Ovviamente ci sono varie differenze tra i due negozi giuridici però è innegabile che possono svolgere le medesime funzioni e rispondere alle medesime esigenze e bisogni delle persone e delle famiglie.

Quali sono le criticità e i punti di debolezza del Contratto di Affidamento Fiduciario ?

 Punti di Debolezza

 I punti di debolezza sono i seguenti:

  • Il Contratto di Affidamento Fiduciario è un contratto atipico elaborato dalla dottrina e seppure abbia avuto un riconoscimento da parte della Legge 112 / 2016 “ Dopo di Noi “ è privo di una legge regolamentatrice. Il Trust è regolamentato dalle varie leggi estere e supportato da numerose sentenze nei vari ordinamenti esteri, nonché dalla prassi e operatività risalenti nei secoli passati.
  • Alcuni giuristi ritengono che l’inserimento dei Contratti di Affidamento Fiduciario nell’elenco degli strumenti giuridici da utilizzare per l’assistenza delle persone con disabilità grave (L. 112/2016) non sia sufficiente per dare affidabilità all’elaborazione svolta dal Prof. Lupoi e alcuni sostengono addirittura che il legislatore non abbia voluto riferirsi al Contratto di Affidamento Fiduciario elaborato dalla dottrina italiana ma bensì a quello introdotto nella Repubblica di San Marino con la legge 43 / 2010
  • Il Contratto di Affidamento Fiduciario può avere una durata massima di 90 anni, mentre il Trust in base ad alcune leggi estere può non avere alcun limite di durata

Punti di Forza

 I punti di forza sono i seguenti:

  • Il Trust è regolamentato da una legge estera che a volte può entrare in conflitto con il diritto interno o comunque l’atto istitutivo deve contenere alcuni accorgimenti per non crearne, mentre il Contratto di Affidamento Fiduciario è rispettoso delle norme del nostro codice civile.
  • Sebbene sia possibile istituire un Trust Auto dichiarato (dove il disponente è anche Trustee) c’è il rischio che un Giudice Civile lo dichiari nullo, mentre nel Contratto di Affidamento Fiduciario l’Affidante può assumere anche l’ufficio di Affidatario Fiduciario.
  • Nel Contratto di Affidamento Fiduciario l’Affidante può mantenere poteri autorizzativi e di autotutela, mentre nel Trust il Disponente non può farlo pena il rischio di nullità
  • Il Trust è un atto unilaterale del Disponente mentre l’Affidamento Fiduciario è un contratto tra Affidante e Affidatario Fiduciario con tutte le norme sulle obbligazioni del codice civile applicabili e la possibilità di far partecipare all’atto anche i beneficiari.

In conclusione è meglio il Trust o il Contratto di Affidamento Fiduciario ?

Trust e Contratto di Affidamento Fiduciario sono due istituti giuridici diversi ovvero non sono uguali ma hanno molte similitudini applicative e possono rispondere efficacemente alle medesime esigenze e bisogni delle persone e delle loro famiglie:

  • destinazione di un patrimonio ad interessi meritevoli di tutela ovvero alla realizzazione di un programma a favore di specifici beneficiari;
  • segregazione del patrimonio vincolato e protezione dai creditori;
  • gestione Fiduciaria del patrimonio ovvero caratterizzata da Rendicontazione (Controllo, Autorizzazioni e Autotutela) e Altruismo (Gestione nell’esclusivo interesse di altri soggetti ovvero a favore dei Beneficiari);
  • realizzazione del programma a favore dei beneficiari indipendentemente dalle vicende e dalle sorti future del Disponente / Affidante, del Trustee / Affidatario Fiduciario e del Guardiano / Garante.

Ciascuno dei due istituti giuridici possiede punti di forza e di debolezza e spetterà al Consulente / Pianificatore Patrimoniale scegliere quale soluzione proporre al cliente in base alla situazione specifica come un abito su misura.