INADEMPIMENTO OBBLIGHI INFORMATIVI

IL RISPARMIATORE HA SEMPRE DIRITTO AL RISARCIMENTO DELLE PERDITE SUBITE

 

In tutti i casi di Inadempimento degli Obblighi Informativi da parte dell’Intermediario Finanziario, il risparmiatore (non professionale) ha il diritto di ricevere il rimborso delle perdite subite dagli investimenti finanziari, salvo prova contraria che deve fornire l’Intermediario.

La Cassazione con la recente Ordinanza n. 7932 del 20/03/2023 conferma l’orientamento prevalente della Suprema Corte ( Cass n. 33596/2021 – Cass n. 7905/2020 ) sul nesso tra la violazione degli obblighi informativi e il danno subito dal risparmiatore.

Scelta REALMENTE Consapevole

Se la Banca o qualsiasi Intermediario Finanziario non fornisce le informazioni necessarie per consentire al risparmiatore una scelta Realmente Consapevole, scatta automaticamente una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra inadempimento informativo e danno subito e diritto al risarcimento.

L’Intermediario può fornire le prove per superare questa presunzione legale, ma la prova dovrà essere precisa e puntuale e certo non generica sulla presunta rischiosità di un investimento o sulle presunte esperienze di investimento pregresse del risparmiatore.

VERA Informazione

L’investitore deve ricevere una Vera Informazione, gli Intermediari devono fornire ai clienti: in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinchè essi possano ragionevolmente comprendere la natura del SERVIZIO DI INVESTIMENTO  e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi connessi e di conseguenza possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.

L’ordinanza della Cassazione aveva per oggetto titoli obbligazionari, ma il principio espresso “Inadempimento Informazione – Risarcimento Danno” ha per oggetto non solo specifici strumenti finanziari ma in generale il “Servizio di Investimento” fornito.

Conclusioni

In conclusione la Cassazione conferma che quando c’è inadempimento degli obblighi informativi e una perdita finanziaria subita dal risparmiatore, l’intermediario dovrà risarcire il danno subito.